IL NOSTRO TEAM

Padre Stefano Scaringella
Presidente Onorario
Guenda Preti Moavero Milanesi
Presidente/Consigliere
Rossana Marchetti
Segretario

CONSIGLIO DIRETTIVO

Francesca Colicchi
Consiglio Direttivo
Luca Maggi
Consiglio Direttivo
Michele Puricelli
Consiglio Direttivo
Stefano Siboni
Vicepresidente/Consiglio Direttivo
Francesco Beretta
Consiglio Direttivo
Sergio Cereghini
Consiglio Direttivo

ATTO COSTITUTIVO

STATUTO

STATUTO

ASSOCIAZIONE HAFALIANA – LA GIOIA ONLUS

Art. 1 – Denominazione, durata, sede.

1.1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile e degli artt. 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, è costituita l’Associazione denominata “HAFALIANA – LA GIOIA” Onlus, più brevemente “LA GIOIA” ONLUS (di seguito anche “Associazione”). L’Associazione assume nella propria denominazione la locuzione “Onlus” e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.2. La durata dell’Associazione è illimitata.

1.3. L’Associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all’estero.

Art. 2 – Scopi.

2.1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza.

Art. 3 – Attività.

3.1. L’Associazione persegue le finalità di cui all’articolo 2 attraverso le seguenti attività:

I. Erogazione di fondi o di altro materiale, anche in collaborazione con enti che perseguono fini analoghi ai propri, da destinare a favore delle persone in condizioni di svantaggio, disagio e bisogno e a favore di altri enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 460 /97, in particolare di quelli che operano per promuovere lo sviluppo dei paesi del cosiddetto terzo mondo, tra i quali quelli dove presta la propria opera Padre Stefano Scaringella, conformemente alle disposizioni di cui al comma 2-bis dell’art. 10 del D. Lgs.460/97;

II. Realizzazione di interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità naturali o altri eventi straordinari attraverso erogazioni in denaro e/o in natura.

3.2. L’Associazione potrà altresì svolgere in via accessoria, nei limiti di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, le seguenti attività finalizzate alla divulgazione dei propri scopi istituzionali nonché alla raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione degli stessi:

III. Sensibilizzazione, divulgazione e informazione su tutte le problematiche inerenti le tematiche oggetto di interesse dell’Associazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, strumento e supporto;

IV. Promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, anche per mezzo di strumenti telematici, nell’ambito delle finalità istituzionali.

3.3. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Soci.

4.1. Sono soci coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), nonché coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche e di enti privi di personalità giuridica, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell’ente interessato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

4.2. Nella domanda di ammissione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione e i suoi regolamenti. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l’iscrizione nel registro dei soci o il diniego. E’ ammesso ricorso all’Assemblea dei soci, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata.

4.3. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I soci sono tenuti a versare il contributo annuale deliberato dall’Assemblea, nel termine da essa stabilito. Tale contributo non è trasferibile e non è in alcun caso ripetibile.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio.

5.1. La qualifica di Socio si perde per:

morte della persona fisica, estinzione dell’ente;
recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell’anno in corso purché sia ricevuta dai destinatari almeno tre mesi prima;

Decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di: (I) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (II) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (III) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (IV) mancato pagamento della quota sociale nel termine previsto dall’Assemblea.

Espulsione. Il Socio può essere espulso per (I) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione; (II) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l’Associazione; (III) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

5.2. La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso all’Assemblea dei soci, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata.

5.3. I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell’Associazione non possono ripetere i contributi versati né possono vantare alcun iritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 6 – Risorse economiche.

6.1. Il fondo patrimoniale iniziale è quello indicato nell’atto costitutivo.

6.2. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da: quote e contributi degli associati